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Il legale risponde - Polovw.it
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    Il legale risponde - Polovw.it

    da Murdok » venerdì 4 novembre 2011, 17:58

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    Quante volte vi è capitato di subire un'ingiustizia presso la vostra officina e di non riuscire a far valere le vostre ragioni?
    Per questo il Polovw.it si appoggerà ad un legale ed alle sue consulenze, per essere al vostro fianco quando avrete la necessità di risolvere questioni delicate. Riteniamo sia un'opportunità per il Forum avere a disposizione la consulenza legale di un Avvocato specializzato nel settore automotive che tratterà, con cadenza mensile, un argomento da noi prescelto.
    Inoltre l'Avvocato sarà disponibile per le esigenze degli iscritti esaminando le controversie in via preliminare a titolo gratuito. Solo in caso di eventuale intervento verrà pattuito un compenso.
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    Re: Il legale risponde - Polovw.it

    da Murdok » mercoledì 16 novembre 2011, 19:45

    1° FAQ

    Responsabilità del venditore ed assistenza post vendita

    Come è noto, la commercializzazione di un autoveicolo avviene attraverso due successivi passaggi che costituiscono due rapporti di compravendita ben distinti:
    1) il rapporto tra Casa costruttrice e concessionario (venditore/riparatore);
    2) il rapporto fra concessionario e cliente finale.
    Chiariamo subito che tali rapporti contrattuali sono giuridicamente a sé stanti ed autonomi.
    Nell’attuale sistema giuridico, sulla base anche di quanto sancito ribadito dalla Direttiva europea 99/44/CE, recepita nel 2002, in materia di garanzia sui beni di consumo, è bene tener presente che la responsabilità per gli eventuali vizi della cosa venduta ricade sul venditore.
    Né consegue quindi che la Casa costruttrice non essendo mai configurabile come "venditore" non può essere legittimata passiva nei giudizi instaurati dal consumatore finale.
    Tanto è vero che, nel prevedere l'applicazione della garanzia al cliente finale, il rapporto contrattuale di concessione prescrive che sia il concessionario venditore/riparatore a valutare l'opportunità o meno dell'intervento in garanzia, come è ovvio che sia.
    Ciò non impedisce tuttavia al riparatore di rivalersi sul fabbricante per il recupero dei costi di ripristino del veicolo in garanzia, nel rispetto delle specifiche procedure di rimborso; di contro il fabbricante si riserva comunque il diritto di verificare la corretta applicazione delle procedure di garanzia, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.
    In proposito, uno dei problemi più frequenti è il cosiddetto "lavoro di ritorno" su veicoli in garanzia. Un intervento incompleto, superficiale o dovuto a diagnosi errata, provocherà immancabilmente una nuova e più energica richiesta dell'utente, da cui deriverà la necessità di un altro intervento.
    E' chiaro che in simili circostanze il riparatore autorizzato ha il dovere di accogliere le istanze legittime del cliente ma non potrà più rivalersi sulla Casa costruttrice in termini economici se questa ha già rimborsato il primo intervento in garanzia che doveva essere risolutivo. Da qui si comprende l'importanza, per il riparatore autorizzato, di disporre di personale tecnicamente preparato, responsabile ed aggiornato.
    L'altro aspetto fondamentale della direttiva in vigore è la proporzionalità del rimedio adottato per l'eliminazione del difetto.
    Tale concetto, ribadito peraltro nell'Art. 130 del Codice del Consumo (approvato con D.L.n.206 del 6 settembre 2005), viene molto spesso ignorato dal compratore o dal legale dello stesso nei contenziosi riguardanti il settore autoveicoli.
    Infatti, oggi è molto diffusa l'abitudine di richiedere, in prima istanza, la sostituzione del veicolo al primo insorgere di qualche inconveniente, a prescindere dall'entità e dalla natura dello stesso e senza tenere in alcun conto che tale rimedio a volte può rivelarsi eccessivamente oneroso (per il venditore) rispetto al rimedio consueto facilmente attuabile (la riparazione in garanzia) e sproporzionato rispetto al tipo di guasto.
    A ragione, la direttiva in vigore sancisce che la sostituzione del bene non può essere accettabile se eccessivamente onerosa rispetto all'entità del difetto di conformità ( difetto lieve o eliminabile con intervento in garanzia dal costo nettamente inferiore).
    Nel caso di guasto meccanico, al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Casa Automobilistica del danno lamentato, occorre procedere nel seguente modo.
    In via preliminare, si procederà ad una verifica tecnica del veicolo e, comunque dopo aver accertato se sia stata attivata la richiesta di risarcimento assicurativo da parte del proprietario del veicolo. In tale eventualità, è ben difficile che il fabbricante si assuma l’onere di un ripristino del veicolo o della sua sostituzione, nel caso non sia più riparabile. Le maggiori case automobilistiche ,nei casi in cui l’esame tecnico preliminare del veicolo abbia evidenziato un guasto tecnico ascrivibile al costruttore , a prescindere dall’eventuale rimborso assicurativo, procedono al ripristino in garanzia o, in presenza di danni irreparabili, accordano al cliente delle agevolazioni per l’acquisto di una nuova vettura fino a proporre, in casi particolari, la sostituzione del veicolo a titolo totalmente gratuito.
    Ove invece la Casa madre rifiuti, è consigliabile intraprendere un’azione legale (con richiesta di ATP, Accertamento Tecnico preventivo) a tutela dei diritti del Consumatore. Ciò richiederà una valutazione preliminare della fondatezza dell’azione preceduta, a sua volta, dalla consultazione di un legale preparato e un tecnico di provata competenza.
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