da bariland » venerdì 21 novembre 2008, 20:52
Dal Codice della Strada.
Art. 181. Esposizioni dei contrassegni per la circolazione
E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria(1).
I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'ob bligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni stessi.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 . Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
(1) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé
Il contrassegno va sempre posto all’interno del parabrezza, lo prevede l’art. 181 del Codice della Strada e chi non si attiene a quanto disposto, si becca una sanzione amministrativa che va da 22 a 88 euro, chiaramente senza decurtazione di punti dalla patente.
A bordo, invece, andrà tenuto il resto del documento una volta staccato il contrassegno assicurativo, chi lo scorda a casa, rischia una sanzione che va dai 36 ai 148 euro.
Per gli scooteristi, nessun obbligo di esposizione del tagliando assicurativo, che andrà mostrato alle Forze dell’Ordine in caso di controllo, la dimenticanza di tale documento, costerà una sanzione di 22 euro.
Pietro
Polo 6C 2015 1.4 TDI Fresh