da filippo80 » giovedì 19 aprile 2012, 19:09
Le Garanzie
Guadagno, lavoro, chiedo, pago, pretendo. Questo adagio di saggezza neoborghese riassume le ragioni di quanti se la prendono con i concessionari e con le Case produttrici per i difetti riscontrati nelle auto che hanno appena comprato. Ma per evitare che la battaglia risulti persa in partenza, è necessario capire come difendersi.
Tre anni o centomila km di garanzia. Auto sostitutiva, rimorchio gratuito e assistenza in tutta la rete di officine convenzionate. Quando si acquista un'autovettura si rimane stupiti per le infinite rassicurazioni che compaiono nell'opuscolo informativo e negli spot pubblicitari: sembrerebbe che qualsiasi cosa accada alla macchina, il concessionario o la Casa costruttrice si precipiteranno per risolvere l'inconveniente quasi prima che l'automobilista lo possa segnalare. Sicuramente le garanzie aggiuntive, molto diffuse, sono un incentivo non trascurabile per convincere all'acquisto, ma se poi il motore fa i capricci, la portiera non si chiude, l'impianto elettrico fa lampeggiare frecce e luci come un albero di natale, come si comporta la Casa? Come sono tutelati i clienti? Ecco diritti e doveri dell'automobilista "sfortunato".
Si tenga presente che la normativa è in costante evoluzione, e nell'immediato futuro è destinata a cambiare ancora. Al momento è il decreto legislativo 24/2002 che integrando l'articolo 1519 del Codice Civile disciplina la garanzia per i beni mobili. In sostanza, il venditore deve garantire che il bene automobile
- sia idoneo all'uso normale ovvero all'uso speciale;
- sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e possieda le qualità del campione o modello;
- abbia le qualità e le prestazioni abituali di beni dello stesso tipo.
In caso di difetto di queste condizioni di conformità, il consumatore ha diritto:
1.al ripristino della conformità mediante la riparazione in un termine di tempo congruo o la sostituzione senza spese del bene;
2.alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
La durata minima del periodo di garanzia è pari a due anni e il cliente ha due mesi di tempo dalla scoperta del difetto per darne comunicazione al venditore e quindi l'azione diretta a far valere i difetti si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna dell'auto. La validità della garanzia è subordinata alla corretta esecuzione della manutenzione programmata, eseguita da officine autorizzate o nei termini prescritti dalla Casa.
a) Unico responsabile della garanzia è chi vende; non vi è nessun rapporto contrattuale tra il consumatore acquirente e il produttore/importatore.
b) La garanzia di buon funzionamento è concessa dal produttore / importatore al concessionario, e da questi "passata" - come parte della Garanzia legale - al consumatore. In sostanza, la garanzia di buon funzionamento, che può essere applicata direttamente dalle officine autorizzate della Casa, regolamenta il diritto di rivalsa del concessionario verso la Casa, in caso di difetti dovuti al processo di produzione. Ma questo nulla toglie alla responsabilità del venditore, e l'officina autorizzata non rappresenta la Casa ma il venditore quando gestisce problemi di garanzia. Per esempio, se un difetto che interferisce con l'uso del veicolo si ripresenta per tre volte, sarà il venditore, non la Casa, a risolvere il contratto, cioè si riprende l'auto e restituisce il prezzo (tutto compreso), meno il valore della percorrenza.
c) Le estensioni di garanzia sono tutt'altra cosa dalle garanzie estese; rappresentano un contratto d'opera, diverso da quello dell'acquisto dell'auto, dove la controparte non è più il concessionario, ma chi fornisce il servizio. Secondo diverse associazioni dei consumatori, è pubblicità ingannevole: le associazioni stesse si stanno attivando per ottenere una ordinanza inibitoria a usare il termine estensione di garanzia.
d) Nella lettera di "protesta" occorre fare riferimento al codice del consumo. Va evitato il termine "vizi", che non compare nel codice del consumo, e parlare sempre e solo di difetti di conformità. Va ricordato che il concessionario/venditore ha il diritto/dovere di esaminare il difetto per determinarne l'esistenza, l'origine e proporre un rimedio adeguato; per questo motivo in nessun caso si può pretendere il rimborso di un intervento fatto da terzi senza previa autorizzazione del concessionario.
Nel caso si stia acquistando un'auto usata, le stesse regole della garanzia legale si applicano nel caso in cui si tratti con un venditore professionista coprendo oltre ai difetti dell'auto (la garanzia della Casa) anche altre situazioni relative a una vendita di un'auto usata (più chilometri percorsi di quanto dichiarato, incidenti non dichiarati, manutenzione programmata non effettuata etc).
Nel caso di una compravendita tra privati resta in vigore l'articolo 1490 del Codice Civile secondo il quale il venditore deve garantire che l'auto sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in misura apprezzabile il valore. In questo caso il termine per denunciare la scoperta del vizio è di otto giorni. Attenzione alla clausola "visto e piaciuto" che comporta una limitazione della garanzia per vizi della cosa.
Quali danni sono risarcibili?
Normalmente, Casa madre e concessionario non vogliono essere coinvolti in un'azione civile per la garanzia dei vizi. Ciò perché l'esito della causa è spesso incerto, i costi e la durata del procedimento non sono completamente dominabili e un'eventuale sentenza di condanna costituirebbe una pessima pubblicità oltre che un precedente per altre controversie. Per questa ragione, in questi casi non è impossibile ottenere ristoro dei danni subiti senza ricorrere all'autorità giudiziaria.
E' comunque opportuno sapere cosa si potrebbe chiedere al giudice per capire cosa bisogna ottenere da concessionario e dal produttore. Anzitutto, va chiesta come è ovvio l'eliminazione dei difetti di conformità. Se l'intervento implica l'indisponibilità dell'autovettura per un lungo periodo di tempo, a seconda dei contratti di garanzia di buon funzionamento è possibile richiedere una macchina sostitutiva oppure un indennizzo per ogni giorno in cui si è costretti a piedi. Se poi un intervento non basta, ma insorgono altri problemi oppure lo stesso problema si ripresenta regolarmente dopo ogni riparazione, si può chiedere un termine definitivo al giudice per l'eliminazione di ogni difetto di conformità, trascorso il quale corre l'obbligo di sostituire l'autovettura.
Secondo recenti sentenze in relazione a una garanzia di buon funzionamento, oltre a quest'obbligo di sostituzione, il produttore può essere condannato a indennizzare le perdite di tempo, i disagi dovuti all'efficienza ridotta dell'auto affetta dai vizi, sempre che non offra in tempo all'acquirente una vettura di cortesia.
Come difendersi: dal Giudice di pace
Non tutti sanno che per le controversie fino a 516,46 euro è possibile andare dal giudice di pace senza l'assistenza di un avvocato. Il giudice ascolta le lamentele e redige un atto introduttivo. In ogni caso è opportuno farsi assistere da un esperto, un avvocato oppure un'Associazione di consumatori che può affiancare e consigliare chi vuole intraprendere un'iniziativa giudiziale in modo autonomo. Bisogna ricordare che non tutti i patti di garanzia sono di immediata interpretazione. Le Associazioni di consumatori sono diffuse su tutto il territorio nazionale e si possono contattare per telefono. Per esempio, l'Adiconsum: 064417021.